(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 9 aprile 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stabilisce, per le esigenze operative, che le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio; Vista la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»; Viste le norme sulla contabilita' generale dello Stato; Ritenuto di approvare il regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, nonche' di quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale; Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 515 del 27 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 14 marzo 2003 TONDO