(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 9 aprile 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Visto l'Art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n.  4,  che  stabilisce,  per le esigenze operative, che le direzioni
regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per
l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio;
    Vista  la  legge  regionale  3 febbraio  2003,  n. 2, riguardante
«Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;
    Viste le norme sulla contabilita' generale dello Stato;
    Ritenuto  di approvare il regolamento per l'acquisto di materiali
e  attrezzature  d'ufficio, nonche' di quelle informatiche, di libri,
riviste  e  pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso
l'accesso  a  pagamento  a  banche  dati  on-line,  per  le  esigenze
operative correnti dell'Istituto faunistico regionale;
    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 515 del
27 febbraio 2003;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per
le  esigenze  operative correnti dell'Istituto faunistico regionale»,
nel  testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 14 marzo 2003
                                TONDO